All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: , ai sensi dell'articolo 13, comma 1, con le seguenti: e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13,;
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a).
Conseguentemente:
all'articolo 13, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Le province possono prevedere con le seguenti: Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere;
al medesimo articolo 13, comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
all'articolo 28, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
all'alinea, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
sostituire la lettera a) con la seguente: a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.