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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26-ter.1.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/03/2019  [ apri ]
26-ter.1.
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione e dalle province autonome, a favore dei lavoratori interessati.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.