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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.12.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/03/2019  [ apri ]
13.12. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le Province possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: di 7.150 milioni di euro nel 2020, di 7.374 milioni di euro nel 2021 e di 7.229 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.