Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
7-bis) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresì specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonché procedure di presa in carico della vittima di atti violenti».