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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.100.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2019  [ apri ]
1.100.
approvato

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite;
    2) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE.;
   b) all'articolo 12:
    1) al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.147,9 milioni di euro nel 2020, di 7.372 milioni di euro nel 2021 e di 7.226,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
    2) al comma 8, lettera b), numero 1), sostituire le parole: fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020;
   c) all'articolo 28, comma 2:
    1) all'alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) alla lettera a), sostituire le parole: 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.540,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.610,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.552,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.279,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il Governo
1.100.
approvato

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite;
    2) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE.;
   b) all'articolo 12:
    1) al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.147,9 milioni di euro nel 2020, di 7.372 milioni di euro nel 2021 e di 7.226,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
    2) al comma 8, lettera b), numero 1), sostituire le parole: fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020;
   c) all'articolo 28, comma 2:
    1) all'alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) alla lettera a), sostituire le parole: 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.540,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.610,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.552,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.279,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il Governo