All'emendamento 14-bis.100, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il periodo: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2020» è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale».