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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.100.7.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2019  [ apri ]
0.1.100.7.

  All'emendamento 1.100, alla parte consequenziale, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: nonché di 0,4 per ogni componente disabile;
   2) sostituire le parole: di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE con le seguenti: di 2,5 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone disabili così come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

em. 1.100.