Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e le parole da: «il contratto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi di lavoro eccedenti i primi dodici mesi, i contratti collettivi possono subordinare la prosecuzione, il rinnovo o la proroga del contratto alla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «in caso di rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «ove tale requisito sia previsto dai contratti collettivi,» e le parole da: «in caso di proroga» fino alla fine del periodo sono soppresse.