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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.01.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Servizio sociale professionale e incremento della quota del Fondo Povertà destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:
  «200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
  2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro per l'anno 2018, a 547 milioni di euro per l'anno 2019 e a 720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9».

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
   b) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 356 milioni con le seguenti: 106 milioni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il suddetto Fondo è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2021.