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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.06.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
6.06.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articolo 243-bis, commi 8, lettera g), e 9, lettera a) e c-bis) e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.