Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo all'INPS, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'assistenza dei comuni, la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Le verifiche sono richieste ai comuni dall'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.