Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati dagli obblighi, al momento della stipula del Patto per il lavoro presso i Centri per l'impiego, dichiarano il Centro per l'impiego o le sedi del soggetto accreditato presso il quale porsi in carico, nell'ambito dell'assegnazione dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 9 della presente legge.