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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.45.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
4.45.

  Sopprimere il comma 15.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Lavoro di cittadinanza)

  1. Tutti coloro che rispondono ai requisiti per poter accedere al Reddito di cittadinanza in base alle norme di cui al presente decreto legge, possono optare per un programma di lavoro, detto «Lavoro di Cittadinanza», promosso e gestito dalle amministrazioni territoriali, di durata almeno annuale. L'importo spettante per la prestazione di Lavoro di Cittadinanza è pari all'importo massimo del Reddito di Cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria.
  Le ore di lavoro richieste sono proporzionate all'importo del Reddito di cittadinanza rispetto alla retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
  2. All'amministrazione territoriale che utilizza un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza per i lavori di cui al comma 1, è riconosciuto un indennizzo per tutta la durata dell'attività di tale soggetto in lavori di cittadinanza pari a 500 euro mensili.
  3. La partecipazione al programma di Lavoro di cittadinanza esonera i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza dagli impegni di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), punto 5, e comma 9.
  Chi partecipa al programma di Lavoro di Cittadinanza di cui al comma 1 può comunque in qualunque momento optare per la proposta di lavoro prevista dal programma di Reddito di Cittadinanza.
  4. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il Lavoro di Cittadinanza» alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 27, comma 2-bis, che affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, a tale Fondo.
  5. Agli oneri delle amministrazioni territoriali relativi ai progetti di lavoro di cittadinanza si fa fronte, per quota parte con l'indennizzo di cui al comma 2 e per la restante parte con le risorse del «Fondo per il Lavoro di Cittadinanza» nel limite di 500 milioni di euro annui e comunque nel limite della capienza del Fondo stesso. Il 45 per cento delle risorse di tale Fondo dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono impegnate a favore degli enti territoriali del Mezzogiorno.
  6. I soggetti promotori dei progetti saranno principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali (Comuni, Province, Aree metropolitane e Regioni) e possono essere basati anche su richieste di iniziativa popolare, o su progetti proposti da associazioni, rigorosamente No-Profit, la cui storia e la cui capacità organizzativa è tale da poter garantire l'inserimento di lavoratori nei programmi. I costi, organizzativi e materiali dei programmi sono a carico degli enti territoriali fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.
  7. I progetti devono aver superato un bando di gara, con il quale vengono esplicitate finalità e modalità di realizzazione. I progetti assegnati saranno supervisionati nella loro attuazione dalle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  8. I lavoratori che nell'assolvimento degli obblighi di lavoro non dimostrano correttezza, responsabilità e diligenza, possono essere licenziati. Al terzo licenziamento in un programma di lavoro, il cittadino perde il diritto a questa opzione.
  9. I progetti devono essere finalizzati alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente (naturale e storico), delle persone e della comunità, ma sempre, al di fuori dei servizi che l'amministrazione pubblica deve garantire. Tali progetti possono riguardare, ad esempio:
   a) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro;
   b) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive;
   c) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche;
   d) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente;
   e) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani;
   f) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico;
   g) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini;
   h) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni.

  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo e ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 5.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 27, al comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   b) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.