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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.21.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
4.21.

  Al comma 9, sostituire la lettera d-bis) con la seguente:
   d-bis)
esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati non operano le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) e qualsiasi offerta formulata nei confronti dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale sul minore, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, non è congrua se eccede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario e non sia raggiungibile in sessanta minuti con i mezzi di trasporto pubblico.