Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma sono computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.