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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.19.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
3.19.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere il comma 3.