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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.2.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
26.2.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso comma 47, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2020, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2019 e le parole da: e, per l'anno 2019 fino alla fine del periodo con le seguenti: , nella misura del 30 per cento;
   b) al comma 2, capoverso comma 2, sostituire le parole da: e, per l'anno 2019 fino alla fine del periodo con le seguenti: , dall'anno 2019 all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del 70 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 con le seguenti: 4.769,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.767,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.316,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.487,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.696,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.252,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.329,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.365,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.738,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.264,2;
   b) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   c-bis) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c-ter) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.