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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26-sexies.07.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
26-sexies.07.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Disposizioni in materia di continuità didattica nelle scuole e università straniere)

  1. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.