Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere i seguenti:
CAPO II-bis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO PER I LAVORATORI AUTONOMI
Art. 26-septies.
(Oggetto, definizioni e clausole di compenso non equo)
1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, il presente capo è finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei lavoratori autonomi e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente, sia esso impresa, lavoratore autonomo o pubblica amministrazione.
2. Ai sensi del presente Capo sono considerati lavoratori autonomi coloro che svolgono un'attività autonoma di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, nonché i prestatori di opera continuativa e coordinata di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.
3. Per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si considera equo il compenso non inferiore ai minimi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori autonomi e i consigli nazionali degli ordini, collegi o albi professionali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare automaticamente ogni due anni secondo gli indici dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
4. Nel caso di lavoratori autonomi economicamente dipendenti e per le collaborazioni coordinate e continuative non disciplinate da specifici contratti collettivi nazionali di lavoro si considera equo il compenso non inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, firmati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore.
5. Ai fini del presente Capo per lavoratori autonomi economicamente dipendenti si intendono coloro che svolgono la loro attività economica o professionale in modo abituale, personale, diretto e prevalente per una persona giuridica denominata committente, il cui corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare.
6. Sono nulli le clausole e i patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.
7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 6 opera a vantaggio del lavoratore autonomo che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.
8. Il giudice, accertata la non equità del compenso, dichiara la nullità della clausola o del patto e determina il compenso del lavoratore autonomo ai sensi del comma 1.
9. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è attribuita al tribunale del lavoro.
Art. 26-octies.
(Tutela del lavoratore autonomo)
1. Il contratto che ha ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:
a) oggetto della prestazione;
b) compenso per la prestazione;
c) modalità e tempi di pagamento;
d) eventuali cause di recesso anticipato, congruo preavviso, clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato.
2. I rapporti contrattuali di cui al presente Capo rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
3. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive, di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e dei contenziosi per abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è attribuita al tribunale del lavoro.
4. Ai sensi del comma 3 del presente articolo e del comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il giudice condanna il committente al pagamento di un'indennità risarcitoria pari al 30 per cento dell'importo del contratto e di una somma non inferiore a euro 258 e non superiore a euro 2.065 da versare in un apposito capitolo del bilancio dello Stato destinato a finanziare interventi di assistenza a favore dei lavoratori autonomi, rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato del lavoro anche tramite i centri per l'impiego.
5. Qualora il lavoratore autonomo svolga la sua attività professionale per un appaltatore o subappaltatore può agire contro l'imprenditore principale, sino all'importo del debito di cui quest'ultimo è debitore nei confronti del primo al momento del reclamo.
6. In materia di garanzia della riscossione dei crediti del lavoratore autonomo si applica la normativa civile e commerciale sui privilegi e sulle preferenze, nonché sulle procedure fallimentari, applicabile ai crediti di lavoro dipendente.
Art. 26-novies.
(Clausole abusive)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente:
«2-bis. Si considerano altresì abusive le clausole che:
a) attribuiscono al committente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;
b) impongono al lavoratore la rinuncia al rimborso delle spese».
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».