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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26-sexies.023.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
26-sexies.023.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere i seguenti articoli:

CAPO II-bis

INTRODUZIONE DEL SALARIO MINIMO ORARIO

Art. 26-septies.
(Introduzione del salario minimo orario)

  1. Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai princìpi di cui agli articoli 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.
  2. Il salario minimo orario ha lo scopo di garantire la dignità della persona e di favorire la realizzazione professionale e sociale del lavoratore, attraverso l'inclusione sociale dei lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto delle disuguaglianze e dell'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.

Art. 26-octies.
(Definizione di salario minimo orario)

  1. Il salario minimo orario è la retribuzione minima per ora di lavoro, espressa in euro, al netto della tipologia contrattuale e del tipo di lavoro svolto.
  2. Il salario minimo orario è sempre valido e vincolante laddove sia assente un contratto collettivo nazionale di lavoro, o tale contratto preveda un compenso orario minimo inferiore.
  3. I contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono un salario minimo orario maggiore prevalgono e sostituiscono automaticamente e in modo vincolante il salario minimo orario.
  4. I contratti collettivi, nazionali di lavoro che prevedono posizioni retributive minori del salario minimo orario determinato ai sensi della presente legge sono oggetto di nuova contrattazione collettiva entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della medesima legge.

Art. 26-novies.
(Determinazione del salario minimo orario)

  1. Il salario minimo orario è stabilito in una cifra non inferiore al 50 per cento del livello retributivo medio indicato nelle rilevazioni annuali dell'ISTAT sui redditi.
  2. La determinazione di carattere statistico di cui al comma 1 è corretta per i seguenti fattori:
   a) fattore di proporzionalità a base regionale, stabilito in relazione alle rilevazioni annuali dell'ISTAT sui redditi;
   b) fattore di proporzionalità all'andamento dell'indicatore nazionale della produttività del lavoro individuato dall'ISTAT;
   c) fattore di proporzionalità in relazione al tasso di occupazione regionale individuato dall'ISTAT.

  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana uno o più decreti contenenti le specificazioni dei criteri di correzione di cui al comma 2.
  4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il salario minimo orario è determinato ai sensi del comma 1 e tenendo in considerazione solo il fattore di correzione di cui al comma 2, lettera a), applicato nella misura di 0,75 allo scostamento dal salario minimo orario nazionale.

Art. 26-decies.
(Aggiornamento periodico del salario minimo orario)

  1. L'importo del salario minimo orario è aggiornato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza quadriennale, sentite le parti sociali e tenuto conto delle rilevazioni annuali dell'ISTAT sui redditi.

Art. 26-undecies.
(Inefficacia di accordi elusivi)

  1. Qualsiasi accordo teso a eludere il salario minimo orario o a impedire al lavoratore di far valere questo suo diritto è considerato privo di efficacia.

Art. 26-duodecies.
(Sanzioni)

  1. Chiunque ostacola gli accertamenti previsti dalle autorità competenti per la verifica della corretta applicazione del salario minimo orario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.
  2. Il committente che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'applicazione del salario orario minimo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100.000 a euro 300.000.
  3. Il committente che affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non corrisponde il salario orario minimo ai lavoratori impiegati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50.000 a euro 100.000.
  4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 2 e 3 comporta l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie, per due anni.

Art. 26-terdecies.
(Eccezioni)

  1. Sono fatti salvi i principi in materia di contratto di apprendistato previsti dall'articolo 42, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 giugno 2015, n. 81.

Art. 26-quaterdecies.
(Efficacia)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il salario minimo orario è obbligatoriamente applicato a tutti i contratti in essere.