Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 26-septies.
(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori frontalieri)
1. I redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente euro 10.000.