stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26-sexies.01.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
26-sexies.01.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-septies.
(Regime fiscale della NaSPI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa)

  1. Le somme corrisposte a titolo di liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, sono considerate non imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.