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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25-ter.05.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
25-ter.05.

  Dopo l'articolo 25-ter, aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.».

  Conseguentemente, all'articolo 28 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 25-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, 18 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.