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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25-ter.04.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
25-ter.04.

  Dopo l'articolo 25-ter, aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.

  1. Il comma 12 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Non sono, quindi, iscrivibili presso la Gestione separata INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria Cassa di previdenza al momento dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 e con riferimento a redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività protetta dall'Albo di riferimento. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 25-quater pari a 33 milioni di euro per l'anno 2019 e 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.