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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25-ter.03.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
25-ter.03.

  Dopo l'articolo 25-ter aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.
(Regime previdenziale dell'attività di informazione e comunicazione)
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 i soggetti che svolgono, sia in ambito pubblico che privato, l'attività di Comunicatore professionale, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025 del 2012, sono iscritti all'INPGI – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola». Sono altresì iscritti all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, nonché coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informatica, inerente la produzione, il confezionamento o la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediale.
  2. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI – Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, limitatamente alle assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) e, se dovute, a quelle per disoccupazione e assegno nucleo familiare, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI – Gestione separata, istituita ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
  3. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori.
  4. L'INPGI, nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, adotta misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al contenimento della spesa per le prestazioni di previdenza e assistenza e al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
  5. Entro il 1o giugno 2021 l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un apposito bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nelle more della scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma è temporaneamente sospesa, limitatamente alla sola gestione previdenziale dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.