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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25-ter.02.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
25-ter.02.

  Dopo l'articolo 25-ter, aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.
(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

  1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.
  2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: «nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici» sono inserite le seguenti: «per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi».

  Conseguentemente:
  all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
  all'articolo 28, sopprimere il comma 1.