Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico regolamento e tramite apposita convenzione con l'INPS possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione.