Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6.1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il beneficio di cui al comma 3 è riconosciuto alle lavoratrici madri di bambini ai quali è stata riconosciuta un'invalidità pari al 100 per cento».
6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.