Al comma 6, capoverso comma 5-quater, sostituire il primo periodo con i seguenti: Fermo restando quanto previsto al comma 5, la facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è altresì consentita secondo le disposizioni di cui al presente comma. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.
Conseguentemente:
a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.