Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I dipendenti delle pubbliche amministrazioni all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare periodi di aspettativa non retribuita previsti dall'ordinamento nella misura massima di cinque anni. Anche ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico attraverso il computo dell'esperienza lavorativa presso il settore privato, i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per i periodi e ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Gli stessi periodi, salvo diversa disposizione contrattuale, possono essere oggetto di rinnovo per non più di due volte.