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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.71.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
2.71.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, al componente del nucleo familiare che ha avanzato richiesta di dimissioni volontarie per ragioni che a suo avviso sono meritevoli di tutela, è riconosciuto il diritto all'RdC previo avvio della procedura di ricorso di cui all'articolo 7, comma 15.1. Il Comitato adito valuta la condizione lavorativa che ha condotto alla richiesta di dimissioni volontarie da parte del soggetto richiedente sulla base di criteri riferibili all'adeguatezza retributiva e alla distanza dal luogo di abitazione, alla tipologia contrattuale, verificando altresì la successiva frequenza a corsi di formazione o una attiva ricerca di opportunità lavorative in seguito alla richiesta di dimissioni.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. Qualora siano respinte le richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui ai commi 8, lettera b), numero 5), e comma 9, dell'articolo 4 oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito.