stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.52.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
2.52.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 sono integrati, utilizzando risorse fino al limite di 700 milioni di euro all'anno, sulla base di indicatori di disagio socio-economico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà, in particolare per la presenza di minori in condizione di povertà assoluta, e che tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa prioritariamente a favore dei minori, dei soggetti senza fissa dimora, dei soggetti espulsi dal mondo del lavoro impossibilitati a rientrarvi, dei soggetti che non sono in grado di lavorare e necessitano di percorsi di inclusione attiva. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute, prioritariamente a favore dei minori.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: «di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.