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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.51.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
2.51.

  Al comma 1-bis, premettere i seguenti periodi: Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la residenza delle persone senza dimora può essere individuata anche presso le relative strutture, pubbliche o private, che erogano servizi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e al decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018. Nelle condizioni di cui al periodo precedente, la componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è corrisposta in favore della struttura presso cui è individuata la residenza del richiedente.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, l'ente gestore delle strutture per persone senza dimora certifica il requisito di residenza trasmettendolo ai comuni di interesse ai fini della verifica di cui al presente comma.