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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.34.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
2.34.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: soglia di euro 6.000 annui con le seguenti: soglia di euro 4.800 annui.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo;
   b) all'articolo 3, comma 1:
    1) alla lettera a), sostituire le parole: fino alla soglia di euro 6.000 annui, con le seguenti: fino alla soglia di euro 4.800 annui;
    2) alla lettera b), sostituire le parole: fino ad un massimo di euro 3.360 annui con le seguenti: fino ad un massimo di euro 4.560 annui;
   c) all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), e comma 4 e dall'articolo 3, comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.