Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: cumulativamente e alla lettera a), sostituire il numero 2) con i seguenti:
2) residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio;
2-bis) persone senza fissa dimora.
Conseguentemente all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numeri 2) e 2-bis), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.