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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.168.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
2.168.

  Al comma 2, sostituire le parole: con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le seguenti: attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 9-bis.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 4, dopo il comma 15-ter, aggiungere il seguente:
   15-quater. Ai fini del miglioramento dell'adeguatezza dei percorsi individuati per ogni beneficiario, i requisiti sulla base dei quali avviene l'indirizzamento dei beneficiari al Patto per il Lavoro o al Patto per l'Inclusione sociale, possono essere variati attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 9-bis.
   b) dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

  1. Nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per il Reddito di Cittadinanza, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato «Piano», può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:
   a) i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
   b) i requisiti reddituali e patrimoniali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
   c) i requisiti riferiti al godimento di beni di terzi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
   d) i casi di accesso alla misura, di cui all'articolo 1, comma 2;
   e) i requisiti di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a), b), c) e d);
   f) i termini temporali per la definizione del patto per il lavoro e del patto per l'inclusione di cui all'articolo 4;
   g) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta di cui all'articolo 5, comma 7;
   h) le modalità e gli obblighi di spesa del beneficio di cui al comma 15 dell'articolo 3.

  2. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.