stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.162.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
2.162.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino a un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE. A decorrere dall'anno 2020, il limite massimo del parametro della scala di equivalenza è determinato in un valore pari a 2,2 anche nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal medesimo anno, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita ai fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1.

  Conseguentemente, all'articolo 28 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, 110 milioni di euro per l'anno 2020, 113 milioni di euro per l'anno 2021 e 111 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.