Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: euro 5.000 per ogni componente con disabilità aggiungere le seguenti: e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.
Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.