Al comma 5, alinea, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera a), del presente decreto, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di euro 6.000 annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3 e 4, in quanto compatibili.