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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.128.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
2.128.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE, del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare e delle prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Tra i trattamenti assistenziali sono altresì esclusi ai fini della determinazione del predetto reddito familiare le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi, nonché l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il premio alla nascita o di adozione e il buono nido di cui, rispettivamente, ai commi 353 e 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.