Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1.
(Anticipo pensionistico per genitore in condizione invalidante)
1. All'articolo 80, comma 3 della legge 3 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al genitore che versa in una condizione psicofisica invalidante, debitamente certificata, a seguito dell'uccisione del figlio da parte dell'altro genitore,».