stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.01.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
17.01.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Copertura figurativa dei periodi di interruzione lavorativa delle donne e del caregiver familiare)

  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Ai fini del raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, i contributi figurativi riconosciuti alla lavoratrice per il congedo di maternità sono moltiplicati per due.
  2-ter. È coperto da contribuzione figurativa il periodo di assistenza svolto a titolo gratuito e volontario nei confronti del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.».