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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.03.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
16.03.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Salva esodati)
  1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 329 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.