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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.6.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
15.6.

  Al comma 1, capoverso comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Parimenti l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito all'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai maggiori oneri conseguenti dall'attuazione dell'ultimo periodo di cui al comma 1, capoverso comma 10, del presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.