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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.31.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
14.31.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni per introdurre un sistema flessibile nell'accesso di lavoratrici e lavoratori al trattamento pensionistico)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le lavoratrici e i lavoratori possono accedere al pensionamento flessibile con il requisito di età anagrafica di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
  2. Al fine di accedere al pensionamento flessibile di cui al comma 1, l'importo dell'assegno previdenziale deve essere di un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, calcolato in base all'ordinamento previdenziale di appartenenza.
  3. L'importo della pensione conseguibile è quello massimo a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i sistemi applicabili, la quota calcolata con il sistema retributivo viene ridotta o maggiorata in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati applicando i criteri di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
  4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento a condizioni e criteri più favorevoli.
  5. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021 non si applica l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, valutati in 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
  7. In caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni di cui al comma 6, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri si provvede mediante riduzione della prestazione di cui all'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge n. 190 del 2014, e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella:

Tabella A
(articolo 14)

Variazioni percentuali in aumento e diminuzione da applicare sulla quota calcolata con il sistema retributivo in relazione all'età anagrafica e contributiva.

Età di pensionamento
effettivo
Anni di contribuzione
353637383940
62-8,0 -7,8 -7,5 -7,2 -6,6 -3,6
63-6,0 -5,8 -5,5 -5,2 -4,4 -2,4
64-4,0 -3,8 -3,5 -3,2 -2,7 -1,4
65-2,0 -1,8 -1,5 -1,2 -0,6 -0,4
660,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
671,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
683,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
694,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
706,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0