stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.19.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
14.19.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I lavoratori italiani all'estero che hanno versato contributi ad enti previdenziali di Stati esteri, fuori dall'ambito delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza, in unica soluzione ovvero in massimo 90 rate mensili, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.