Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
(Disposizioni in materia di flessibilità nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico e per l'istituzione del fondo di solidarietà intergenerazionale)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1o gennaio 2019 il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al perfezionamento dei requisiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Con riferimento al trattamento pensionistico determinato per ciascun lavoratore in applicazione del comma 1, si applica una riduzione pari:
a) allo 0,5 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
b) all'1 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo dell'INPS;
c) al 2 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo dell'INPS.
3. Le somme corrispondenti alle trattenute applicate ai sensi del comma 2 sono riversate in un apposito fondo di solidarietà intergenerazionale istituito presso l'INPS, finalizzato a finanziare misure previdenziali a favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non hanno compiuto i 35 anni di età e che, alla maturazione dei requisiti pensionistici, hanno avuto una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo dell'INPS.
Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella:
Tabella A
(articolo 14, comma 1)
Lavoratori dipendenti pubblici e privati | Lavoratori autonomi iscritti all'INPS | ||
(1).
Somma di età anagrafica e anzianità contributiva | Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 | (2). Somma di età anagrafica e anzianità contributiva | Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2 |
100 | 62 | 101 | 63 |