stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14-ter.03.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
14-ter.03.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Aumento importo minimale delle pensioni in regime internazionale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo mensile delle pensioni il cui diritto è riconosciuto in virtù del cumulo dei periodi contributivi previsto da accordi o da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un ventesimo del trattamento minimo vigente alla medesima data di entrata in vigore ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa se successiva. Tale importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a 20 euro mensili.
  2. L'importo minimo mensile di cui al comma 1 del presente articolo è da considerare al netto delle somme dovute per l'applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni, degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché delle somme dovute per prestazioni familiari.
  3. L'importo minimo mensile di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è annualmente rivalutato in relazione agli aumenti per perequazione automatica della generalità delle pensioni.
  4. Per le pensioni erogate in regime internazionale con decorrenza antecedente, pari o successiva alla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, si procede a confronto tra l'importo spettante in base al calcolo effettivo della pensione e l'importo minimo mensile previsto dal presente articolo ed è corrisposto l'importo più elevato.
  5. Il comma 15 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2019, in 7 milioni di euro per l'anno 2020, in 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.