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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14-bis.10.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
14-bis.10.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2019 le regioni, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con incremento della rispettiva dotazione organica, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego».