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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.42.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 1637

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/03/2019  [ apri ]
12.42.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) Al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, al primo periodo dopo le parole: «al fine del loro potenziamento», è aggiunto il seguente periodo: «anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni».

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  8-ter. Dopo il comma 361 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre n. 145, è aggiunto il seguente:
  «361-bis. Le previsioni di cui al precedente comma non si applicano alle assunzioni di personale da destinare ai Centri per l'impiego di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145».
   b) all'articolo 14-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al terzo capoverso dopo le parole: «le regioni e le province autonome» sono inserite le seguenti: «ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali» e la parola: «autorizzate» è sostituita con la seguente: «autorizzati»;
  b) al quarto capoverso, dopo le parole: «di cui al comma 255» è aggiunto il seguente periodo: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3 commi 5 e seguenti del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 ovvero ai limiti previsti dal comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni».

  1-ter. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15 comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.